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imposte sugli immobili a new york - ivie

Modalita' di applicazione dell'IVIE, introdotta dalla Conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011.

IVIE:Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero

L'IVIE e’ stata introdotta dalla Conversione del Decreto Legge 6 Dicembre 2011: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, introducendo un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
TESTO COORDINATO
Conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ......
13. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
Le modalita' di applicazione dell'IVIE sono ancora in corso di definizione, in particolare nel momento in cui scriviamo questo commento devono essere meglio definiti acluni punti importanti tra cui:
1) Individuazione delle precise imposte patrimoniali estere di riferimento, visto che si puo' portare in deduzione l'imposta patrimoniale assolta all'estero
2) Individuazione del valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile relativamente agli immobili NON situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo


AGGIORNAMENTI E MODIFICHE

1) Il Decreto Legge n 16 del 2 Marzo 2012 (12G0036) ha introdotto importanti modifiche riguardanti l'individuazione della base imponibile
Articolo 16
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;
f)....
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
Alla luce di questi nuovi elementi si puo' fare la seguente distinzione:
I) Immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni: il Decreto Legge n 16 del 2 Marzo 2012 (12G0036) stabilisce che si assume l'imponibile delle corrispondenti imposte patrimoniali o sui trasferimenti. Si puo' poi dedurre un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
II) Immobili che non si trovano in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See): restano in vigore i due criteri originari: costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e valore di mercato. Tuttavia, mettiamo noi in evidenza per la prima volta, che in questo caso il concetto di "valore di mercato" e' soggetto a diverse interpretazioni e negli Stati Uniti ad esempio potrebbe comportare addirittura la necessita' di un appraisal annuale da fare effettuare da incaricato specializzato, con ulteriori costi per il contribuente.
Come gia’ accennato restano poi altri paragrafi in attesa di ulteriori delucidazioni:
1) individuazione delle precise imposte patrimoniali estere di riferimento, visto che si puo' portare in deduzione l'imposta patrimoniale assolta all'estero.
2) Individuazione del valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile relativamente agli immobili NON situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.
2) AGGIORNAMENT0 5 Giugno 2012
Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
3) Circolare N.28/E dell'Agenzia dell Entrate del 2 Luglio 2012
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.
La Circolare N.28/E e' un documento importante che va letto per intero, vogliamo qui solo evidenziarne alcune parti, ma per un'informazione completa potete scaricare il file .pdf dal sito dell'Agenzia delle Entrate e naturalmente per informazioni piu' precise ed interpretazioni rimandiamo ad una consulenza con il Vs. commercialista in Italia e Commecialista/Avvocato negli US
1) Estende l'Ivie anche agli immobili detenuti tramite societa' se: L’imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti. (SI VEDA INTERO PARAGRAFO)
2) Chiarisce che anche enti o società operanti nel settore immobiliare locale possono determinare il valore di mercato dell'immobile qualora non si possa stabilire in base ad altri criteri (costo di acquisto, costo di costruzione ecc).
- VALORE DI MERCATO: .... Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
3) Definisce l'imposta partimoniale detraibile, specificando ad esempio che:
- per gli immobili situati negli Stati Uniti, si detrae la Real Property Tax (Real Estate Taxes)
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. In sostanza, dall’IVIE dovuta per il 2011 si scomputa l’imposta patrimoniale pagata all’estero nel medesimo anno.
IL MECCANISMO DEL CREDITO D'IMPOSTA ATTENUA DI FATTO NOTEVOLMENTE IL POTENZIALE L'IMPATTO DELL'IMPOSTA ALMENO PER IMMOBILI SITUATI A NEW YORK, IN PARTICOLARE A MANHATTAN, ANCORA DI PIU' PER GLI IMMOBILI CHE NON HANNO UN TAX ABATEMENT.
Infatti le Real Estate Taxes da pagare localmente sono gia' di entita' elevata, spesso ad un livello tale che di fatto, in molte ns. simulazioni, non e' dovuta alcuna imposta aggiuntiva (IVIE). Fanno eccezione gli immobili che hanno tax abatement ancora nelle fasi iniziali (nuove costruzioni o condo conversion recenti).

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